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Vaccini: no all'indennizzo per i danni dell'antinfluenzale

Medlex Redazione DottNet | 27/04/2017 19:03

Il 24 maggio prossimo discussione in camera di consiglio

Mentre ancora non si è spenta l'eco della polemica sui vaccini, sta per approdare alla Corte costituzionale un tema destinato a far discutere: è conforme alla Costituzione la legge 210 del 1992 che prevede un indennizzo per i danni irreversibili causati dalle sole vaccinazioni obbligatorie e non anche da tutte quelle raccomandate dal ministero della Salute, come la profilassi antinfluenzale? La questione, carica di conseguenze pratiche, sarà affrontata in prima battuta dalla Consulta il 24 maggio, con una camera di consiglio che si dovrà esprimere sulla sua ammissibilità.

A sollevarla è stata la Corte d'appello di Milano, dinanzi alla quale il ministero della Salute ha impugnato una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento a un uomo che dopo il vaccino contro l' influenza aveva subito la paresi della muscolatura del braccio e della spalla sinistra. Per arrivare a questa conclusione il tribunale di Milano ha utilizzato un varco aperto dalla stessa Consulta cinque anni fa, quando dichiarò illegittima l'esclusione dell'indennizzo per i danni derivanti dalla vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, non obbligatoria ma raccomandata. Il caso è analogo , è stato il ragionamento dei giudici, perchè anche il vaccino antinfluenzale a cui si era sottoposto l'uomo era stato raccomandato con finalità preventive di tutela della collettività; tant'è che il ministero in quella stagione 2010-2011 lo aveva offerto gratuitamente agli anziani e alle persone con un maggior rischio di complicanze in caso di insorgenza dell'influenza, definendolo un "mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia".

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Nessun dubbio sul nesso di causalità tra vaccinazione e patologia insorta, messo invece in discussione dal ministero della Salute, ma su cui invece sembrano convenire anche i giudici di appello, anche alla luce della considerazione che la paresi si era manifestata all'arto sinistro, proprio quello dove era stato iniettato il vaccino. I magistrati di secondo grado non hanno ritenuto però che le maglie della sentenza della Consulta del 2012 si possano allargare sino ad arrivare al riconoscimento dell'indennizzo anche per i danni del vaccino contro l'influenza. Ma hanno ritenuto il caso meritevole di una pronuncia della Consulta. In gioco, scrivono nella loro ordinanza, ci sono importanti principi costituzionali: il diritto-dovere di solidarietà, il principio di uguaglianza e il diritto alla salute.

Perchè nel caso concreto, senza un indennizzo, "il singolo danneggiato sarebbe costretto a sopportare le conseguenze negative di un trattamento sanitario effettuato non solo nel suo interesse, bensì anche e soprattutto nell'intera collettività, in rapporto al carattere di pandemia del virus, come affermato nelle raccomandazioni del ministero"; carattere che "incide non solo sul diritto alla salute,ma anche sui costi della sanità pubblica". E non basta: il diverso trattamento tra chi si è sottoposto a un vaccino per obbligo di legge e chi lo ha fatto in adesione a un programma sanitario pubblico si tradurrebbe anche nella "lesione del diritto alla salute della fascia di popolazione più anziana e debole".

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